annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

AD12 Sopra discussione per loggati

Comprimi

Distanziali

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • #61
    Re: Distanziali

    Gioma sui 17 basta che monti le catene da 7mm come scritto sul thread delle catene e sei apposto
    GOLF 1.4 5P 122CV HL DSG Argento MY2012, pac specchietti, park pilot, bixeno con led, luci post led, ruota di scorta in lega, volante con pad, antifurto vol., cerchi Porto da 17", sensore gomme e Extra Time 3 anni! Kenwood DNX7210BT

    Commenta


    • #62
      Re: Distanziali

      IceMatrix mi era sembrato di capire che non sono sufficienti, o che non è garantito il corretto rotolamento, senza rischi di contatto.
      In ogni caso, più tardi metto la macchina sul banco e faccio alcune prove, poi vi dico.
      Golf 7 1.6 TDI Highline, Argento Riflesso, 5 porte, ruotino, EA5, Modded Map, Terminale AUDI.. W.i.P.

      Commenta


      • #63
        Re: Distanziali

        Montando distanziali ti allontani dalla meccanica ma ti avvicini alla carrozzeria quindi rischi solo di spostare l'eventuale danno lasciando stare lo sbattimento per una cosa momentanea.


        Non l'avevo più scritto ma contro ogni mia idea e convinzione ho preso dei distanziali un pò per prova un pò per estetica avendo montato i Dijon sulle invernali che sono incassatissimi e perchè li ho trovati usati delle misure che mi sarebbero andate bene. 10mm anteriori e 20mm posteriori, le ruote sono ancora comodamente dentro i passaruota.
        Ex Mk7 1.4Tsi 140cv HL Ex Mk5 2.0 Tdi 16v Sportline 3p

        Commenta


        • #64
          Re: Distanziali

          Ok grazie ste86
          Golf 7 1.6 TDI Highline, Argento Riflesso, 5 porte, ruotino, EA5, Modded Map, Terminale AUDI.. W.i.P.

          Commenta


          • #65
            Re: Distanziali

            un'info ragazzi....volendo montare dei distanziali da 16 mm davanti e dietro...secondo voi riesco a mantenere il solo bullone antifurto di serie che danno con i madrid?....credo che prendera veramente poco qualche giro di filettatura..ma almeno riesco a salvaguardare i cerchi!!!!.....secondo voi e possibile

            Commenta


            • #66
              Re: Distanziali

              Rischi che non prenda proprio, controlla quanto lavora il filetto ora. Oltre al fatto che non è il massimo andare in giro che un bullone che tiene poco oltre al rischio di perderlo. Stai tranquillo che se hanno bisogno di rubare dei Madrid hanno anche la chiave antifurto.
              Ex Mk7 1.4Tsi 140cv HL Ex Mk5 2.0 Tdi 16v Sportline 3p

              Commenta


              • #67
                Re: Distanziali

                Secondo me non ci stai, copra un set di bulloni nuovi.. Se cerchi nel forum c'è il nome del fornitore vw che vende anche al pubblico e ha un listino immenso

                Inviato dal mio GT-I9505G utilizzando Tapatalk

                Commenta


                • #68
                  Re: Distanziali

                  Giusto un aggiornamento dopo 23.000 km le gomme sono consumate in modo omogeneo sia le estive che le invernali!!


                  Sent from my iPhone using Tapatalk

                  Commenta


                  • #69
                    Re: Distanziali

                    Oggi ho sentito che i distanziali entro i 5mm sono legali, qualcuno è a conoscenza della cosa e può smentire o confermare?
                    Ex Mk7 1.4Tsi 140cv HL Ex Mk5 2.0 Tdi 16v Sportline 3p

                    Commenta


                    • #70
                      Re: Distanziali

                      E da dove viene la fonte? Cita cita..

                      Qui nel forum abbiamo diversi esponenti delle f.d.o Wilkie bergat e altri sarebbe utile e interessante intervenissero nella discussione e magari si mette in evidenza all'inizio di ogni pagina cosa dice la legge in merito.

                      Commenta


                      • #71
                        Re: Distanziali

                        Questo è il decreto e a mio avviso offre qualcosa in più per montare pneumatici diversi con facilitazione dell'omologazione, ma per me i distanziali sono sempre vietati e dannosi.

                        MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                        DECRETO 10 gennaio 2013, n. 20
                        Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche' procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (13G00059) (GU n.56 del 7-3-2013)
                        note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2013






                        IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                        E DEI TRASPORTI

                        Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
                        «Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni;
                        Visto, in particolare, l'articolo 75 del predetto decreto
                        legislativo, in materia di accertamento dei requisiti di idoneita'
                        alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro
                        rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a decreti del Ministro delle
                        infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per
                        l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche,
                        nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi
                        di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
                        autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
                        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
                        n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
                        codice della strada, e successive modificazioni, ed in particolare
                        l'articolo 236, in materia di modifica delle caratteristiche
                        costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta
                        di circolazione, il cui comma 2, tra l'altro, individua gli elementi
                        del veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito
                        nulla osta da parte della casa costruttrice;
                        Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
                        maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure
                        di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine
                        agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
                        entita' tecniche», e successive modificazioni;
                        Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007,
                        pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2007,
                        recante: «Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento
                        europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei
                        veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilita',
                        riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva
                        70/156/CEE del Consiglio»;
                        Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                        28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
                        luglio 2008, supplemento ordinario, recante: «Recepimento della
                        direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007,
                        relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
                        nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali
                        veicoli»;
                        Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante:
                        «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
                        uso», e successive modificazioni;
                        Visto, in particolare, il regolamento n. 124 della Commissione
                        economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante:
                        «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per
                        autovetture e loro rimorchi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
                        dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006, e successiva
                        rettifica pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale n. L 70/413
                        del 9 marzo 2007;
                        Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
                        navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009,
                        recante: «Procedure di verifica del sistema di controllo di
                        conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto
                        al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entita'
                        tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n.
                        107;
                        Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato
                        articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
                        285, le procedure di approvazione nazionale di ruote diverse da
                        quelle originali e da quelle sostitutive del costruttore,
                        singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonche' le procedure
                        idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di
                        integrazione di parti di veicoli, sulle autovetture nuove o in
                        circolazione;
                        Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
                        regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.
                        317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre
                        2000, n. 427;
                        Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
                        400;
                        Udito il parere n. 8215 del Consiglio di Stato, espresso dalla
                        sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25
                        ottobre 2012;
                        Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
                        norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

                        Adotta
                        il seguente regolamento:

                        Art. 1


                        Definizioni

                        1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni di
                        cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica
                        per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni
                        uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro
                        rimorchi». Inoltre, si intende per:
                        a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle «ruote originali» e
                        dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali
                        definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto
                        paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente considerata
                        ovvero unitamente ad uno o piu' dei seguenti elementi: pneumatico
                        gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o
                        dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;
                        b) «tipo di veicolo»: l'insieme dei veicoli quali definiti
                        dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro delle
                        infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008;
                        c) «famiglia di veicoli»: sottoinsieme di varianti o versioni,
                        quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del decreto del
                        Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008,
                        appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per
                        carrozzeria e caratteristiche dimensionali e prestazionali
                        dell'impianto frenante;
                        d) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali il
                        «sistema ruota» puo' essere installato.



                        Avvertenza:
                        Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
                        dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
                        dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
                        sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
                        decreti del Presidente della Repubblica e sulle
                        pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
                        approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
                        fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
                        alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
                        valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                        Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
                        pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
                        europee (GUCE).
                        Note alle premesse:
                        - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
                        codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
                        18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
                        - Si riporta il testo dell'art. 75 del codice della
                        strada:
                        «Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
                        circolazione e omologazione) (In vigore dal 1° marzo 2009).
                        - 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i
                        filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla
                        circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
                        identificazione e della loro corrispondenza alle
                        prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e
                        funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i
                        ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un
                        motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale
                        accertamento e' limitato al solo motore.
                        2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare
                        singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di
                        veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei
                        competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
                        Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto
                        intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
                        trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo
                        stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la
                        documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
                        della domanda di accertamento.
                        3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
                        entita' tecniche prodotti in serie, sono soggetti
                        all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
                        dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
                        prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
                        Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
                        stesso decreto e' indicata la documentazione che
                        l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
                        omologazione.
                        3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                        stabilisce con propri decreti norme specifiche per
                        l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
                        tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
                        installazione quali elementi di sostituzione o di
                        integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
                        motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
                        entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
                        suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
                        l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
                        necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
                        costruttrice del veicolo di cui all' art. 236, secondo
                        comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
                        della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
                        diversamente disposto nei decreti medesimi.
                        3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si
                        riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche
                        oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti
                        emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite
                        dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
                        prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione
                        sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o
                        regolamenti.
                        3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione
                        nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai
                        competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
                        Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
                        intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
                        trasporti. 4. I veicoli di tipo omologato da adibire a
                        servizio di noleggio con conducente per trasporto di
                        persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui
                        all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone
                        di cui all'art. 87, sono soggetti all'accertamento di cui
                        al comma 2.
                        5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
                        l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
                        estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
                        reciprocita'.
                        6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a
                        veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento
                        sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste
                        nel comma 2.
                        7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
                        dell'ambiente e della tutela del territorio.».
                        - Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di
                        esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
                        e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
                        303, supplemento ordinario.
                        - Il decreto del Ministro dei trasporti e della
                        navigazione 2 maggio 2001, n. 277 (Disposizioni concernenti
                        le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei
                        rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine
                        operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita'
                        tecniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
                        2001, n. 160.
                        - Il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007
                        e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
                        2007.
                        - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
                        trasporti 28 aprile 2008 e' pubblicato nella Gazzetta
                        Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario.
                        - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
                        (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
                        fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
                        2003, n. 182, supplemento ordinario.
                        - Il regolamento n. 124 della Commissione economica per
                        l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante:
                        «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote
                        per autovetture e loro rimorchi», e' pubblicato nella
                        Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27
                        dicembre 2006. La successiva rettifica e' pubblicata nella
                        Gazzetta Ufficiale n. L 70/413 del 9 marzo 2007.
                        - Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti,
                        la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21
                        aprile 2009 (Procedure di verifica del sistema di controllo
                        di conformita' del processo produttivo e della conformita'
                        del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi,
                        componenti ed entita' tecniche), e' pubblicato nella
                        Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107.
                        - La legge 21 giugno 1986, n. 317, e' pubblicata nella
                        Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
                        - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
                        agosto 1988, n. 400:
                        «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
                        della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
                        Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
                        pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
                        essere emanati regolamenti per disciplinare:
                        a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
                        nonche' dei regolamenti comunitari;
                        b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
                        decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
                        quelli relativi a materie riservate alla competenza
                        regionale;
                        c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
                        leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
                        tratti di materie comunque riservate alla legge;
                        d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
                        amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
                        dalla legge;
                        e).
                        2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
                        deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
                        Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
                        parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
                        entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
                        regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
                        riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
                        le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
                        l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
                        determinano le norme generali regolatrici della materia e
                        dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
                        dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
                        3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
                        regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
                        autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
                        espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
                        materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
                        adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
                        necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
                        I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
                        dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
                        dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
                        del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
                        4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
                        ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
                        denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
                        del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
                        registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
                        Gazzetta Ufficiale.
                        4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
                        dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
                        sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
                        d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
                        il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
                        decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
                        modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
                        criteri che seguono:
                        a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
                        i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
                        tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
                        dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
                        e l'amministrazione;
                        b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
                        generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
                        tra strutture con funzioni finali e con funzioni
                        strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
                        secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
                        funzionali;
                        c) previsione di strumenti di verifica periodica
                        dell'organizzazione e dei risultati;
                        d) indicazione e revisione periodica della consistenza
                        delle piante organiche;
                        e) previsione di decreti ministeriali di natura non
                        regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
                        dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
                        generali.
                        4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
                        del presente articolo, si provvede al periodico riordino
                        delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
                        di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
                        all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
                        loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
                        o sono comunque obsolete.».

                        La normativa, quindi, promette di snellire il calvario burocratico che gli appassionati dovevano subirsi per regolarizzare la personalizzazione della propria auto. In futuro, infatti, non sarà più necessario chiedere il nullaosta alla Casa costruttrice dell'auto se si monteranno cerchi e pneumatici diversi da quelli riportati sul libretto, a patto di rispettare le condizioni imposte dal decreto (ovvero che i cerchi siano stati omologati in origine dal produttore e riportino la marcatura che ne evidenzi l'omologazione). Pertanto, se l'installazione di cerchi e pneumatici diversi (purché omologati) non comporta la sostituzione o la modifica di parti dell'auto (compresi i parafanghi), e l'installazione del nuovo "sistema ruota" può avvenire in modo che si possa tornare alla configurazione originaria semplicemente rimpiazzandolo con i ricambi originari non sarà più necessario chiedere l'approvazione della modifica alla Casa costruttrice (il famoso nullaosta). Basterà ottenere la certificazione dell'officina che esegue il montaggio dei cerchi (omologati e certificati) secondo le istruzioni del Produttore del sistema e della Casa Costruttrice auto, per richiedere la "visita e prova" alla Motorizzazione e il successivo aggiornamento del libretto di circolazione. Il nullaosta del Costruttore resta ineluttabile (come già avviene oggi) quando la modifica richiede l'utilizzo di parti meccaniche diverse da quelle originali o software per la gestione dei sistemi ABS, ASR e ESC diversi da quelli adottati dal Costruttore. Quindi i distanzali posono essere ammessi solo se è la casa costruttrice dell'autoveicolo che dichiara, che vanno messi. Quindi in ogni caso non si possono montare, perché nessuna casa li ammetterà
                        sigpic qui una breve descrizione

                        Commenta


                        • #72
                          Re: Distanziali

                          Originariamente inviato da AlbertoGT Visualizza il messaggio
                          E da dove viene la fonte? Cita cita..
                          C'e un mio "conoscente" che sostiene sta cosa, a me sembra strano per questo chiedevo... Dice che se sotto i 5mm sono ammessi perché rientrano nel5% di tolleranza che si ha e che è la stessa che sfruttano le case con i vari et dei diversi modelli di cerchi con cui è omologata l'auto e ci potrebbe stare perché in effetti le case con i vari cerchi variano di fatto l'interasse, modifica che il nostro Cds di norma non condivide.
                          Sostiene che alcune auto escono con i distanziali di serie come alcune Porsche (è questa non è la prima volta che la sento...) o alcune Subaru o addirittura diceva la 600Sporting...

                          Mi ha incuriosito sta cosa...una sua logica ce l'ha, poi si sa che il Cds spesso logico non le è come questa nuova norma sui cerchi che è una cavolata...


                          Nel decreto qua sopra nell'unico punto che cita i distanziali io capisco che sono ammessi e sembrano equiparati a degli adattatori...bah
                          Ex Mk7 1.4Tsi 140cv HL Ex Mk5 2.0 Tdi 16v Sportline 3p

                          Commenta


                          • #73
                            Re: Distanziali

                            La porsche che monta di serie i distanziali, li ammetterà in un eventuale upgrade e rilascerà il certificato. Volkswagen per la Golf non li prevede e quindi niente certificato
                            sigpic qui una breve descrizione

                            Commenta


                            • #74
                              Re: Distanziali

                              A me non interessa. Se dovessi metterli e dovessero fermarmi e contestarmi l'infrazione risponderei: "Io sono per la flessibilità nelle scelte, la Legge va interpretata." Dal Vangelo secondo Wilkie!

                              Commenta


                              • #75
                                Re: Distanziali

                                Stò cercando info a riguardo, i sostenitori della cosa dicono che sotto i 5mm sono considerati spessori e non distanziali e sono assolutamente legali ed utilizzati dalle case.

                                Ho letto che li montava anche la StreetKa e la MiniGp...
                                Ex Mk7 1.4Tsi 140cv HL Ex Mk5 2.0 Tdi 16v Sportline 3p

                                Commenta


                                • #76
                                  Re: Distanziali

                                  Ragazzi abbiamo sempre detto e ridetto mille volte che i distanziali sono "fuori legge"..! O meglio, non è scritto da nessuna parte specificatamente dei distanziali, ma si applica l'art. 78 Cds come modifica della caratteristica costruttiva e funzionale del veicolo in quanto modificano la carreggiata del veicolo (dimensione) verificata in sede di omologazione e "potenzialmente" dannosa per la sicurezza del veicolo. Lo stesso vale per i cerchi con ET diverso comunque (ma questa è un'altra storia).

                                  Ciò detto, ognuno si assume le proprie responsabilità per il montaggio.

                                  Io sono dell'avviso, comunque, che un distanziale "moderato" che non faccia fuoriuscire il cerchio dalla sagoma dell'auto non sia nè dannoso per la struttura del veicolo e nè da considerarsi una modifica funzionale/costruttiva del veicolo. Non mi metterei mai a contestare ad un automobilista questa eventualità.
                                  sigpic

                                  Commenta


                                  • #77
                                    Re: Distanziali

                                    Essendo più o meno "del giro" confermo quanto detto da Wilkie.

                                    L' anno scorso la stradale fece piangere un mio amico con Golf 5 perché aveva i distanziali da 1cm sia avanti che dietro su cerchi da 17 oem, non arrivava nemmeno a filo.
                                    Quindi dipende sempre chi ti ferma!
                                    sigpicGolf 6 R-LINE cerchi Austin-Mallory 18'', bixeno-led, led posteriori 'R', eibach pro-kit, tetto, specchietti, loghi VW, griglia, fendi, terminale ovale ed estrattore nero lucido.

                                    Commenta


                                    • #78
                                      Re: Distanziali

                                      Se non arrivavano nemmeno a filo, gli ha detto male che se ne siano accorti. Ma poi, che beneficio si ha a mettere distanziali così piccoli? Si diventa fuorilegge quasi per nulla, o sbaglio?

                                      Commenta


                                      • #79
                                        Re: Distanziali

                                        Mi correggo erano da 1,5cm.

                                        Eh si e' stato sfortunato, pero' si trovava all' uscita di Rimini per il My Special Car e nei pressi del casello l' hanno palettato....ciao libretto!
                                        Se lo fermavano in un altro contesto magari non gli avrebbero detto niente.
                                        Io gli dicevo di abbassarla un po', un occhio pratico guardandola notava che non era un ET oem, ma lui niente.
                                        Comunque al posto loro me ne sarei accorto anche io e poi li' mi sa che erano a caccia anche di auto modificate!

                                        A parte che nel suo caso non li avrei proprio messi ma gia' 1cm/1,5cm qualcosa cambia, chi ci tiene li mette anche di questa misura!
                                        Poi certo chi non ci tiene puo' pensare (giustamente) che il gioco non vale la candela!
                                        sigpicGolf 6 R-LINE cerchi Austin-Mallory 18'', bixeno-led, led posteriori 'R', eibach pro-kit, tetto, specchietti, loghi VW, griglia, fendi, terminale ovale ed estrattore nero lucido.

                                        Commenta


                                        • #80
                                          Re: Distanziali

                                          No, ho capito, ma con 1 cm. cambia molto la risposta della macchina? Mai montati, è solo una mia curiosità. Sicuramente da un punto di vista estetico l'auto con le ruote più a filo parafango è più gradevole.

                                          Commenta

                                          Sto operando...
                                          X