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Sostituzione cambio Golf V

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  • #21
    Re: Sostituzione cambio Golf V

    Ma penso proprio che non c'entrino i vecchi proprietari...

    Non ha graffi su carrozzeria, cerchi, o plastiche interne, il telaio non ha subito alcuna deformazione dovuta ad incidenti perche altrimenti avrei notato le fessure non costanti tra le varie parti della carrozzeria, dentro è pulita (ad esempio il bagagliaio sembra nuovo... inutilizzato).

    Niente di niente che dovesse farmi pensare ad una cosa del genere. In più ha fatto tutti i tagliandi VW, quindi mi sono fidato ciecamente all'acquisto.
    Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
    Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !

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    • #22
      Re: Sostituzione cambio Golf V

      forse la guidava qualcuno che non era in grado di cambiare..
      cmq non credo che al tagliando controllino anche il cambio.
      in ogni caso dico cosi perchè è davvero la prima volta che sento di questo tipo di problemi.
      Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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      • #23
        Re: Sostituzione cambio Golf V

        in ogni caso quando ti vogliono fregare lo fanno e basta!che ladri!!!

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        • #24
          Re: Sostituzione cambio Golf V

          Vista la tipologia del danno e le parti interessate mi viene il dubbio che codesta macchina si stata rimappata in modo assurdo e poi rimessa originale prima di rivenderla.
          Il modo di vederlo ci sarebbe, se tu stessi vicino al ns sponsor in 2 secondi te lo direbbe.
          __________
          Una volta scoperto non è che risolvi il problema, ma puoi prendere un avvocato e denunciare chi te l'ha venduta e chiedergli metà del danno.
          Cmq per legge chi vende un oggetto privato deve garantire almeno 6 mesi di garanzia, a meno che non dichiari il contrario e te lo faccia firmare, ce lo ribadi pure la signora dell'ACI la scorsa settimana.
          Ultima modifica di mc0676; 02/04/2008, 21:14. Motivo: Post unito al precedente
          Clicca QUI e non te ne pentirai ...

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          • #25
            Re: Sostituzione cambio Golf V

            Cmq per legge chi vende un oggetto privato deve garantire almeno 6 mesi di garanzia, a meno che non dichiari il contrario e te lo faccia firmare, ce lo ribadi pure la signora dell'ACI la scorsa settimana.
            Puoi spiegarmi meglio?

            Vi racconto come è andato l'acquisto: ho visto l'auto su uno dei maggiori siti di annunci di auto nuove e usate: visto che l'inserzione era della mia zona mi sono recato in concessionario (i dati indicati sull'annuncio erano del concessionario) e lì ho visto la macchina e mi è stato detto che era in conto vendita, quindi l'auto era ancora intestata ai vecchi proprietari. Per l'acquisto ho firmato un assegno al concessionario poi quando l'auto era pronta siamo andati insieme dal notaio a firmare il passaggio di proprietà e fine.

            Non ricordo di aver firmato nient'altro inerente a garanzie o cose simili. Se avete un pezzo di carta che mi dimostri un qualche diritto per poter alzare la voce con il concessionario o chi per lui non esitate a farmi sapere.
            Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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            • #26
              Re: Sostituzione cambio Golf V

              In caso di compravendita tra privati, non troverà applicazione la normativa ex d.l. n.24 del 02/02/2002, ma si applicherà la normativa contenuta nel codice civile e che è la medesima che si applicava anche prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. L'art. 1476 del codice civile, ci dice quali sono gli obblighi del venditore: egli dovrà consegnare la cosa al compratore, fargliene acquistare la proprietà o il diritto e garantire il compratore dall'evizione (cioè che il compratore sia privato del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerti un difetto, anteriore alla vendita, nel diritto del venditore) e dai vizi della cosa. I rimedi a disposizione del compratore, però, sono diversi da quelli previsti in caso si acquisti da un concessionario, e ambedue prevedono l'intervento giurisdizionale. Tali rimedi sono: 1) l'azione redibitoria, che è una forma di domanda con la quale si chiede la risoluzione del contratto, 2) l'azione estimatoria, con la quale il venditore chiede una riduzione del prezzo in rapporto ai vizi della cosa. In ogni caso poi di mancanza di buona fede del venditore (quando questi non sia riuscito a provare che ignorava in buona fede i difetti), questi sarà sempre tenuto a risarcire gli eventuali danni.

              Ambedue le azioni hanno rigorosi termini per la loro attivazione: otto giorni dalla scoperta del vizio, a pena di decadenza, per la sua denunzia al venditore e un anno dalla consegna per la relativa azione, altrimenti l'azione si prescrive.
              È quindi importante notare come la tutela tra privati sia sicuramente più difficile da ottenere, in quanto la legge rimane piuttosto sul generico. Ed in ogni caso deve trattarsi di difetti inerenti a vizi conosciuti o conoscibili da parte del venditore o vizi taciuti in malafede. Quanto appena enunciato non va assolutamente sottovalutato anche in caso si acquisti un veicolo usato esposto presso un rivenditore professionale, ma della cui trattativa con il cliente non si sia occupato il rivenditore stesso. Difatti, se la trattativa è avvenuta tra i privati, pur con moto esposta in salone, la vendita va equiparata in tutto e per tutto a quella svolta tra due privati in altro luogo. Il concessionario (o venditore professionale) giustamente farà notare che il veicolo non è garantito secondo le normali normative (ovvero secondo quelle che l’acquirente si sarebbe atteso).
              Questa è una conseguenza logica della nuova normativa. Infatti, poiché la legge impone al venditore professionale (attenzione con professionale si intenda un venditore dotato di licenza alla commercializzazione di veicoli usati di qualsiasi genere) di garantire tutto l’usato che commercializza, egli può logicamente essere indotto a non fornire tale garanzia su beni dei quali non è effettivamente proprietario e quindi responsabile. Una parte della dottrina in materia ritiene che il venditore dovrebbe rispondere con garanzia solo dei beni a lui intestati, e che quindi egli non risponda delle difformità presenti sui beni intestati a terzi soggetti anche se da lui rivenduti. Tale interpretazione è però contraria allo spirito della legge e non può accogliersi favorevolmente: se fosse vera sempre, allora il venditore professionale non fornirebbe garanzia neppure su, poniamo per esempio, un bauletto usato proveniente da un cliente, basterebbe farsi rilasciare dal privato semplice dichiarazione che tale bene non è del concessionario per eludere la normativa. Pare invece corretto affermare che il venditore professionale deve rispondere completamente ed in base alla nuova normativa per tutti i beni (nessuno escluso, altrimenti la legge lo direbbe) da lui rivenduti. Pertanto, egli risponde anche dei difetti dei motocicli a lui non intestati, ma da lui rivenduti. Gli unici veicoli usati per i quali non risponde sono quelli in “conto esposizione” ovvero, quelli per i quali il proprietario venditore paga al concessionario un semplice affitto (o utilizza uno spazio in comodato gratuito) che risultano regolarmente protocollati privi di procura a vendere (il mandato prefigura intermediazione ed obbligo di garantire da parte del venditore) e caricati su apposito libro registro. La trattativa di vendita deve svolgersi unicamente tra privato venditore e privato acquirente SENZA ALCUNA INTERMEDIAZIONE, anche finanziaria della concessionaria (o rivenditore professionale).
              Diventa allora in tal caso fondamentale individuare il confine tra bene di privato e bene del rivenditore, onde preconfigurare la corretta applicazione delle normative: pare potersi affermare che, preesistendo il REQUISITO FONDAMENTALE che il motociclo sia ancora intestato ad un privato, la trattativa di vendita, anche se si svolge all’interno dei locali di vendita del concessionario, debba tassativamente svolgersi tra privati (il cedente e l’acquirente) senza interessamento del venditore, né in fase decisionale e di trattativa, né in fase di consegna del mezzo, per la quale il venditore dovrà limitarsi a mettere il veicolo fuori dal negozio NELLE MANI DEL PRECEDENTE PROPRIETARIO O IN QUELLE DEL NUOVO PROPRIETARIO SE QUESTI DIMOSTRERA’ LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO.
              Quindi, appare corretta l’impostazione data ultimamente da qualche rivenditore: questi rifiuta di prendere le moto “in conto vendita” (e quindi facendo poi firmare procura a vendere ed annotando l’operazione sull’apposito registro della questura - ora demandato agli uffici commercio dei Comuni), mentre preferisce istituire un “conto esposizione” nel quale offre uno spazio del proprio negozio dietro corresponsione di corrispettivo per “l’affitto” al privato, esponendo sul veicolo il numero di telefono del venditore ed eventualmente offrendo una serie di servizi aggiuntivi (lavaggio, rimessaggio, pubblicazione foto su Internet o su riviste sempre specificando che si tratta di bene venduto da privato), ma mai facendosi riconoscere un corrispettivo per la vendita più o meno diretta del bene in questione.
              Allo stesso modo è da escludersi tassativamente che qualora un motociclo sia ancora intestato al precedente proprietario, ma venga in parte o in toto commercializzato da rivenditore professionale, possa evitarsi una responsabilità in prima persona dell’ente venditore, ritenendosi sufficiente a dimostrare la rivendita professionale anche solo: a)la pubblicità svolta in nome e per conto del concessionario; b)la trattativa verbale tra concessionario e acquirente; c)il versamento, nelle mani del concessionario di somme di danaro anche se imputate al privato intestatario; d)la risultanza contabile da cui si possa evincere che il concessionario aveva scontato il valore o parte di esso del motociclo poi posto in vendita in nome del privato da un precedente acquisto eseguito dal privato stesso nel suo negozio.
              E per finire, occorre chiarirsi l’ultimo dubbio: può un privato rifiutare di riconoscere all’acquirente la garanzia per difetti sul bene venduto?
              A ns. modo di vedere le cose, restano validi tre elementi basilari, tali da poter dimostrare che sia il venditore che il compratore intendevano rinunciare ad azioni di rivalsa: a) il primo ed ineludibile elemento vale anche per la normativa riguardante i rivenditori professionali: ossia il difetto è preesistente alla trattativa, quindi non potrà parlarsi di non conformità rispetto alla trattativa; b) le parti che hanno svolto la trattativa indicano chiaramente su apposito atto scritto che il veicolo oggetto della trattativa è “visto e piaciuto nello stato in cui si trova”; c) il prezzo della trattativa è sensibilmente più basso rispetto alle quotazioni di mercato, fatto che di per sé deve comunque far insospettire l’acquirente. Riguardo al punto b) si faccia attenzione: quanto dichiarato vale nei confronti di tutti i difetti occulti o meno già esistenti sulla moto prima del passaggio nel possesso dell’acquirente. Se, poniamo il caso, la moto si avvia regolarmente la mattina della trattativa, poi alle cinque del pomeriggio, una volta venduta e passaggiata all’acquirente essa non si avvia più, potrà parlarsi di difetto in capo al venditore, ma sarà evidentemente molto difficile provarne le responsabilità rispetto a quanto dichiarato, e sempre che il prezzo del corrispettivo non lasci nessun dubbio sulla buona fede del venditore.
              Clicca QUI e non te ne pentirai ...

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              • #27
                Re: Sostituzione cambio Golf V

                Buongiorno a tutti,
                ho una golf plus 1.9 TD immatricolata nel 2008 con cambio a 6 marce.
                Un mese fa inserendo la terza marcia iniziavo ad avvertire un rumore strano ( tipo un rumore dicuscinetto danneggiato).
                Ieri dal centro autorizzato VW mi viene presentato un preventivo di euro 2.150per la riparazione del cambio e di euro 1.450 per la sostituzione del volano e dellafrizione.

                Chiedo se in questi modelli si sianopresentati dei difetti simili dato che la macchina ha solo 135.000 km

                Grazie
                Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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                • #28
                  Re: Sostituzione cambio Golf V

                  tra una cosa e l'altra dovresti spendere sui 4000 euro quindi??
                  volano si capitava come in altri motori diesel, il cambio interno a 135.000 km è un po' prestino.
                  La macchina l'hai comprata nuova? anche perché per sostituire un sincronizzatore 2150 euro sono una follia.
                  Mi sa che li ti cambiano tutta la scatola del cambio!

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                  • #29
                    Re: Sostituzione cambio Golf V

                    Ciao,
                    la macchina prima era di mio cognato, (io l'ho presa con 58.000 km originali)
                    La cosa strana che le marce entrano regolarmente senza nessun problema al sincronismo.
                    Ieri mi sono sentito con un mio amico che lavora alla VW in Belgio e mi ha detto che è un difetto risaputo sul cambio a 6 marce ma non detto ai clienti, (sistemando il cambio il difetto si potrebbe ripresentare dopo altri 150.000 km ) loro montano il pezzo fatto al tornio.
                    Adesso sono confuso non so se farla riparare, per il momento ho fatto sospendere tutto
                    Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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                    • #30
                      Re: Sostituzione cambio Golf V

                      sono tanti soldini...non so se ti convenga direttamente cambiare auto

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                      Sto operando...
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