annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

AD12 Sopra discussione per loggati

Comprimi

Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

    Come a tutti noto, per il rispetto dei limiti massimi di velocità è giuridicamente possibile effettuarne il controllo sia di quella istantanea che di quella media su tratte stradali prestabilite e che per l’una si utilizzano i vari tipi di autovelox, mentre per l’altra si adotta il più recente sistema Sicve Tutor, il quale si è affiancato, rappresentandone la logica evoluzione, al preesistente controllo effettuato attraverso la verifica delle annotazioni cronologiche riportate sui biglietti autostradali in relazione alla distanza tra i caselli di ingresso e di uscita.

    Nell’art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada vengono anche indicate le misure di abbuono da calcolare in caso di riscontrato superamento dei limiti di velocità ammessi. Lo trascrivo testualmente:

    1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.

    2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.

    3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.

    4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.

    Ora, con i Tutor si applicano le tolleranze previste dall’appena trascritto comma 2. o dal successivo comma 3.?

    Teoricamente, secondo il comma 2., nelle tratte autostradali controllate da tale sistema, sarebbe consentita una velocità media effettiva sino a 137 Km/h (137 – 5% = 130), mentre la riduzione prevista dal comma 3. non renderebbe passibile di sanzione una velocità media effettiva addirittura fino a 153 Km/h (153 – 15% = 130).

    Sembrerebbe logico applicare alle risultanze dei tutor le stesse regole valevoli per gli autovelox e quindi operare una riduzione del 5%, atteso che il comma 2. si riferisce a qualunque tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura della velocità. Tuttavia non manca chi ha sostenuto che, allorquando il Sicve Tutor viene impiegato ai fini del calcolo della velocità media su un determinato tronco stradale, debbano trovare impiego per analogia le tolleranze di cui al comma 3. e ciò sarebbe finanche avvalorato da quanto diramato nell’ultima parte della CircolareMin. interno n. 26352 del 3/08/2007, in relazione alla quale sono anche sorti ulteriori interrogativi.

    La questione può anche essere seguita molto semplicemente qui:
    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=192830&chiuso=&

    Senonché, si è venuta a determinare una confusione tale per cui anch’io ho ricordato nel tempo che per i tutor valesse la riduzione del 15% anziché quella del 5%. Ma essendosi presentato un paio di giorni fa un caso concreto da esaminare (multa a 138 orari con decurtazione del 5% in tratto autostradale controllato da tutor), da attenta riflessione io propendo decisamente per l’applicazione dell’abbuono nella minor misura del 5%.
    Ciò mi sembra più corretto non solo sotto il profilo formale dato dal testo normativo, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto logico-pratico. Se infatti, con la decurtazione di legge, si dovessero consentire con i tutor velocità medie intorno ai 150 orari, si dovrebbero pure accettare implicitamente punte di 180 orari e passa Km/h; velocità assolutamente contrarie alla volontà del nostro legislatore!

    Per correttezza, espongo quanto precede agli utenti di questo forum perché può essere accaduto che in passato io abbia sostenuto agli stessi ciò che oggi non ritengo più sostenibile alla luce di un esame più attento della questione oggetto di discussione.

    Peraltro, si tenga conto che i Sicve Tutor ormai pullulano sempre più numerosi sulle nostre strade e non possiamo permetterci di non conoscere le regole di cui siamo noi stessi i destinatari!

  • #2
    Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

    Grazie Tony: un Grande, sempre!
    Il perchè: le scorse vacanze ho percorso circa 900 km di autostrade e altri 500 km
    tra statali e altre strade, e ho incontrato rilevatori laser, tutor, autovelox, maglie
    rotanti e alabarde spaziali, anche quasi vicino casa tua, e chi più ne ha, più ne metta.
    Essendo in 3 in auto e circa 15 ore in totale di viaggio tra andata e ritorno, molto
    spesso ricorreva il discorso sulla velocità da tenere di fronte a questi sistemi di
    rilevamento vari: tolleranze, percentuali, utenti indisciplinati di mezzi pesanti (non
    necessariamente camion) che ti obbligano a manovre d'emergenza di fronte a questi,
    quindi poi pensieri sulla foto presa o meno, ecc... E tu, in poche righe chiare e ben
    spiegate, fughi ogni dubbio...
    Grazie ancora!
    Ora T-Rocchista!!!

    Commenta


    • #3
      Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

      Originariamente inviato da tony Visualizza il messaggio
      Tuttavia non manca chi ha sostenuto che, allorquando il Sicve Tutor viene impiegato ai fini del calcolo della velocità media su un determinato tronco stradale, debbano trovare impiego per analogia le tolleranze di cui al comma 3. e ciò sarebbe finanche avvalorato da quanto diramato nell’ultima parte della CircolareMin. interno n. 26352 del 3/08/2007, in relazione alla quale sono anche sorti ulteriori interrogativi.

      La questione può anche essere seguita molto semplicemente qui:
      http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=192830&chiuso=&

      Senonché, si è venuta a determinare una confusione tale per cui anch’io ho ricordato nel tempo che per i tutor valesse la riduzione del 15% anziché quella del 5%.

      Peraltro, si tenga conto che i Sicve Tutor ormai pullulano sempre più numerosi sulle nostre strade e non possiamo permetterci di non conoscere le regole di cui siamo noi stessi i destinatari!
      il SICVE è un'apparecchiatura elettronica omologata per il controllo della velocità media. E sul fatto che sia una "apparecchiatura" mi sembra lapalissiano. Pertanto, a mio avviso, si applicano le tolleranze previste per il rilievo mediante apparecchiature elettroniche disposte dal comma 2 dell'art. 345 del regolamento " ... qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata ..."

      e non certo il comma 3 del citato articolo che è norma speciale per le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali


      Ricordo che il nostro ordinamento prevede in materia penale ( e di riflesso in materia di depenalizzazione - le sanzioni a norme che regolano la circolazione stradale sono ascritte a questo ambito) il divieto di analogia
      qualcuno ha voluto o potuto pensare di paragonare il SICVE ad un biglietto autostradale (per analogia ... ???!!!!)
      Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
      Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !

      Commenta


      • #4
        Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

        Rileggendo ATTENTAMENTE l'art. 345 c.2 si evince che per i tutor la tolleranza è del 5%, il c.3 è esplicitamente riferito ai biglietti autostradali.

        Ringrazio moltissimo sia Tony che Giastel per la loro professionalità ed il loro aiuto.


        Avendone sentito parlare proprio domenica al raduno il discorso è di notevole importanza ed averne fatto chiarezza, fondamentale.
        Grazie.
        ...

        Commenta


        • #5
          Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

          Lapalissiano... 5%, comma 2.

          In effetti sulle multe che ho ricevuto... si parla proprio di comma 2, 5%.
          sigpic

          Commenta


          • #6
            Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?



            Bravo Matteo,


            però non dichiarare che guidava Mamma :
            The best or nothing.
            Preferisco gli sport motoristici perchè nel calcio basta una palla sola...

            Commenta


            • #7
              Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

              Giastel ha scritto:

              " Ricordo che il nostro ordinamento prevede in materia penale ( e di riflesso in materia di depenalizzazione - le sanzioni a norme che regolano la circolazione stradale sono ascritte a questo ambito) il divieto di analogia
              qualcuno ha voluto o potuto pensare di paragonare il SICVE ad un biglietto autostradale (per analogia ... ???!!!!) "


              Senza polemica, Giastel, questa tua affermazione è molto affrettata e pecca di superficialità per le ragioni che dirò da qui a poco.

              Per intanto sono d’accordo con te, avendolo io stesso chiaramente espresso nel messaggio introduttivo della discussione, che è più corretto e logico applicare alla fattispecie il comma 2 e non il comma 3 dell’art. 345 reg. es. C.d.S., ma……. credimi, di lapalissiano c’è ben poco o nulla quando si ha a che fare con l’applicazione delle regole di diritto.

              Sono oltre vent’anni che entro ed esco dalle più disparate aule giudiziarie e di cose turche ne ho viste e sentite tante, ma oggigiorno capita spesso di imbattersi in decisioni con le quali addirittura si sostiene tranquillamente che due più due fa cinque!

              In ogni caso, non avrei aperto la discussione se avessi avuto il minimo sentore della sua inutilità.

              Ritorniamo ora alla questione sull’applicazione o meno del procedimento analogico nell’ambito dell’illecito penale prima ancora di quello depenalizzato in illecito amministrativo. Ebbene, tu affermi che sussiste “il divieto di analogia”, mentre io (e figuriamoci se solo io!) sostengo che nel nostro caso l’istituto dell’analogia può trovare e come applicazione, quanto meno in linea di principio.

              Infatti, l’analogia che nel nostro diritto penale non è consentita è solo quella in malam partem (ricordalo Giastel!), ossia quella che può ridondare a danno del presunto trasgressore e non quella in bonam partem che viceversa può tornargli utile a sua discolpa. In tema di scriminanti è ammissibilissimo il procedimento analogico, conformemente all’insegnamento dei maggiori criminalisti, a cominciare dal Maestro Carrara, il quale scrisse: “Per analogia non si può estendere la pena da caso a caso: per analogia si deve estendere da caso a caso la scusa”.

              Tra l’altro, ribadendo la mia totale adesione all’applicazione del comma 2 di detto art. 345, i tutor sono le uniche apparecchiature che non operano sulla velocità istantanea, ma su quella media analogamente ai controlli di cui al comma 3, che prevedono abbuoni più generosi.

              Ed ancora Giastel, te la sei letta o no la Circolare Ministeriale n. 26352 del 3.08.2007, così per come è stata diramata e diffusa anche su siti internet di una certa affidabilità e su note riviste giuridiche? Hai letto le ultime righe di tale circolare?
              Leggi, leggi……
              http://www.codicestradainfantino.it/sanzioni/piart.142.htm

              Hai letto tutto il mio precedente messaggio? Sei entrato nel link in esso richiamato?

              Altro che discussione lapalissiana ……….

              Commenta


              • #8
                Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

                Confermo che il tutor applica il 5%, mentre quando si facevano i verbali con i biglietti, all'epoca i telepass erano mooooooooooooolto di meno, si usava le tollerenza del comma 3. Domani mattina chiamo Settebagni e delucidiamo tutto anche se il Tutor è e rimane un apparecchio elettronico utilizzato per il controllo della velocità, come il Provida sulle subaru wrx senza colori ed autovelox 104/c .
                sigpic

                Depaip Detailing Team on YOU TUBE

                Commenta


                • #9
                  Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

                  Originariamente inviato da giastel16 Visualizza il messaggio
                  il SICVE è un'apparecchiatura elettronica omologata per il controllo della velocità media. E sul fatto che sia una "apparecchiatura" mi sembra lapalissiano. Pertanto, a mio avviso, si applicano le tolleranze previste per il rilievo mediante apparecchiature elettroniche disposte dal comma 2 dell'art. 345 del regolamento " ... qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata ..."

                  e non certo il comma 3 del citato articolo che è norma speciale per le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali
                  ma va, che polemica?
                  rileggendo quel che ho scritto la parola "lapalissiano" era soltanto riferita al fatto che il SICVE è solo un apparecchiatura : e sono dell'opinione che aver aperto questo topic è stato sicuramente opportuno e ha potuto fugare i dubbi a chi ancora poteva averne :lol:


                  Originariamente inviato da giastel16 Visualizza il messaggio
                  Ricordo che il nostro ordinamento prevede in materia penale ( e di riflesso in materia di depenalizzazione - le sanzioni a norme che regolano la circolazione stradale sono ascritte a questo ambito) il divieto di analogia
                  qualcuno ha voluto o potuto pensare di paragonare il SICVE ad un biglietto autostradale (per analogia ... ???!!!!)
                  quanto sopra soltanto per rispondere a te che scrivi: "Tuttavia non manca chi ha sostenuto che, allorquando il Sicve Tutor viene impiegato ai fini del calcolo della velocità media su un determinato tronco stradale, debbano trovare impiego per analogia le tolleranze di cui al comma 3. e ciò sarebbe finanche avvalorato da quanto diramato nell’ultima parte della CircolareMin. interno n. 26352 del 3/08/2007, in relazione alla quale sono anche sorti ulteriori interrogativi."

                  io inoltre la circolare l'ho letta qui e qui (stesso sito) e non sul prontuario forse per quello mi sono perso le ultime righe! E' noto inoltre che non di rado vengono emesse delle circolari a chiarimento di precedenti circolari e così via .. ma non è questo il caso ..

                  e per usare parole tue (scritte nel forum di piemmenews che evidentemente ho letto)
                  "Le solite irragionevoli ed ingiustificabili norme dei nostri legislatori, fatte di proposito per ingenerare confusione agli Utenti."

                  Tony quello che va in udienza sei tu, e se dici che lì, qualche volta 2 + 2 fa 5 : io ci credo, che motivo avrei di non crederci onfused: me l'hai appena dimostrato :lol:

                  Notte
                  Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
                  Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !

                  Commenta


                  • #10
                    Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

                    L'altro ieri l'amico Ottaviano (Stenlau) mi ha fatto cosa gradita nell'inviarmi una recentissima sentenza emessa dal Giudice di Pace di Frosinone (rectius di Viterbo), il quale si è posto proprio l'interrogativo di cui al titolo di codesto topic, risolvendolo a modo suo!

                    La motivazione per alcuni versi potrebbe anche ritenersi esagerata, ma d'altronde dimostra ciò che gli addetti ai lavori sempre evidenziano: giudice che vai, sentenza che trovi!

                    Nel ringraziare Ottaviano per avermi messo in condizione di prendere cognizione di una pronuncia che per me era ancora sconosciuta, mi pare opportuno ed utile allegarne il relativo documento che contiene pure un breve commento alla sentenza stessa.
                    File allegati
                    Ultima modifica di tony; 12/04/2016, 10:59. Motivo: rectius: Giudice di Pace di Viterbo

                    Commenta


                    • #11
                      Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

                      Ho avuto modo di leggere il topic solo ora.
                      A parte che l'analogia in bona partem dovrebbe essere in teoria applicabile in detto caso,mi domando perché complicarsi la vita e non provare la strada dell'interpretazione estensiva.
                      La sentenza postata è un passo avanti,ma ovviamente non si tratta delle S.U.

                      Commenta


                      • #12
                        Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

                        Certo che non si tratta delle Sezioni Unite, però le costruzioni argomentative di chi l'ha emessa......

                        A proposito, come sono andati gli scritti? Credo che ora tu ti sia decisamente rilassato, o no?

                        Commenta


                        • #13
                          Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

                          Io sapevo che era del 5%.
                          Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
                          Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !

                          Commenta


                          • #14
                            Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

                            @Tony
                            Spero bene,ma specie a Roma è una lotteria, e comunque dovrò rifarli lo stesso ,anche qualora li avessi passati ,in via cautelativa.
                            Gli orali si protraggono fino a Giugno dell'anno dopo...

                            Commenta


                            • #15
                              Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

                              I.O.T.

                              So bene che con tutti gli scandali pregressi hanno stretto e tanto la cinghia e che Roma come sede è molto più a rischio di tante altre.

                              Comunque è già importante che tu sia soddisfatto dei lavori svolti.

                              Per intanto è preferibile limitarsi ad incrociare le dita in quanto gli auguri naturalmente te li faro poi!

                              F.O.T.

                              Commenta


                              • #16
                                Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

                                La questione sulle regole da applicare al Tutor prosegue in seguito alla citata sentenza del GdP di Viterbo:

                                notizie, prove, test drive, gallery e i video della Quattroruote TV. Il listino completo delle auto in commercio, l’archivio storico e la sezione dedicata alle auto usate.


                                C'� chi ha sostenuto che l'etilometro non basta a determinare lo stato di ebbrezza chi ha contestato il Tutor, chi ha dato ragione a un automobilista fermato a 230 km l'ora, Motori, Repubblica.it




                                In effetti, per come già lasciato intendere in precedenza, anch'io ritengo che la sentenza sia ampiamente criticabile.
                                Ultima modifica di Ospite; 05/01/2009, 12:19. Motivo: aggiunti ulteriori link

                                Commenta


                                • #17
                                  Re: Tutor: 15% o 5% di abbuono sulla velocità rilevata?

                                  Bravo Tony, mi hai preceduto, ecco il testo della sentenza:

                                  Giudice di pace
                                  Viterbo
                                  Sezione Civile
                                  Sentenza 6 ottobre 2008
                                  REPUBBLICA ITALIANA
                                  UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
                                  SETTORE CIVILE
                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                  Il Giudice di Pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra
                                  ha pronunciato in data odierna la seguente

                                  SENTENZA

                                  Nella speciale procedura ex lege n. 689/81 iscritta al n. … RGAC per l’anno 2008 discussa in udienza del 1/10/08 al cui termine è stato letto il dispositivo
                                  TRA
                                  …………… in persona del legale rappresentante p.t., corrente . alla via . difeso in proprio
                                  E
                                  Ministero dell’Interno in persona del Ministro on. Avv. Roberto Maroni
                                  E
                                  Polizia Stradale……… in persona del Comandante p.t.
                                  Oggetto: opposizione a sanzione applicata in materia di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale

                                  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

                                  Con ricorso tempestivamente depositata a questo Ufficio in data 17/4/08 il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento contravvenzione n. SCV 257081 elevato dal Comando Polstrada di … il 8/1/08 in relazione la accertata violazione del giorno 5/1/08 ex art. 142, 8° comma d. l.vo 285/92 sulla ADS del Sole ….. in territorio del Comune di …. allorchè la vettura …. era stata scoperta percorrere l’autostrada a velocità superiore quella massima consentita, deducendo vari motivi di opposizione.
                                  Ha resistito con note ed allegati foto l’Ufficio resistente;
                                  Alla udienza fissata per la discussione del 1/10/08 era presente la Parte ricorrente per delega al ..
                                  Il Giudice all’esito della discussione e l’esame degli atti, ha letto il dispositivo

                                  MOTIVO DELLA DECISIONE

                                  Il ricorso è fondato.
                                  Non sussistono motivi di incompetenza territoriale in quanto la rilevazione con apparecchiatura TUTOR non consente esattamente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento limite della velocità), quindi va applicato il principio, del resto ormai accettato da normativa europea in tutti gli altri campi, che la competenza sia del giudice di residenza del consumatore (alias trasgressore)in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare.
                                  Ogni diversa applicazione prevista dalla “vecchia” legge 689/81, è certamente viziata per lesione del cittadino al costituzionale diritto di facile accesso alla giurisdizione.
                                  Nel merito.
                                  La verbalizzazione è stata eretta in seguito a lettura dei dati provenienti da un’apparecchiatura TUTOR presente su un tratto di autostrada, nella specie la Milano/Napoli, perché la velocità media del veicolo intestato alla soc. ricorrente risultava superiore il limite di velocità di km 130/h.
                                  Alla velocità risultata è stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, detta produzione non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia con mezzi diversi un “autovelox” rilevatore di velocità immediata.
                                  Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142 comma 0 CDS) per es. esame disco crono tachigrafico, scontrino entrata –uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di …. del codice della strada.
                                  Infatti, non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il Tutor in quanto questo strumenti di accertamento violazioni di “eccesso di velocità” per media di velocità percorsa tra due postazioni.
                                  Per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi il “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
                                  Va osservato, quindi, che in difetto di precisazione normativa (estensione del sistema …… dell’art. 142, comma 6° CDS) e non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15%.
                                  Poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
                                  Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita.
                                  In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
                                  Pertanto, nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa si deve applicare l’art. 23/12° comma legge 689/81.
                                  Il ricorso va pertanto in accolto.
                                  Nulla si dispone per le spese.

                                  P.Q.M.

                                  Il Giudice di pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra, così definitivamente pronunciando, decide:
                                  in totale accoglimento del ricorso presentato dalla soc. …… dispone l’archiviazione del verbale SCV 257081 elevato dalla Sezione di …. della Polizia Stradale il giorno 8/1/08.
                                  Nulla per le spese.
                                  Così deciso in Viterbo il 6/10/08.
                                  The best or nothing.
                                  Preferisco gli sport motoristici perchè nel calcio basta una palla sola...

                                  Commenta

                                  Sto operando...
                                  X