annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

AD12 Sopra discussione per loggati

Comprimi

Informazioni per incidente in parcheggio

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • #21
    Re: Informazioni per incidente in parcheggio

    la testimonianza di tuo padre ha valore.
    l'importante e' che sul cid venga riportato il suo nome, questo affinche la C3 non produca dei finti testimoni.
    se invece non hai scritto il nome di tuo padre ormai la cosa e' fatta.
    domanda: il cid e' stato firmato da entrambi? sbaglio o quando viene firmato uno dei due si assume la completa responsabilita'? tu hai barrato la casella,ero fermo ?
    mi spiace ma non gliela darei vinta a quello della C3. se decidessi di seguire questa strada e il sig della C3 continua con il suo attegiamento ti consiglio di effettuare una denuncia alla polizia per il suo tentativo di truffa.
    credo che sia possibile effettuare anche una perizia sulle auto che accerti quale dei due veicoli ha fatto retromarcia equale dei due ha tamponato l'altro. ovviamente a cio potrebbero seguire delle azioni dell'assicurazione e provvedimenti nei suoi confronti.

    Domanda: la polizia sarebbe intervenuta all'interno di un parcheggio del centro commerciale? se si....avrei chiesto alla C3 che intendeva fare. lui era contromano ed un eventuale intervento della polizia avrebbe comportato multa e decurtazione punti==> magari accettava un cid con totale responsabilita'.

    Commenta


    • #22
      Re: Informazioni per incidente in parcheggio

      Premesso che in caso di sinistro stradale, per ottenere una prima forma di tutela, anche se sussiste "l'apparente ma non formale accordo" delle parti, è decisamente consigliabile chiedere l'intervento delle autorità che espletano i servizi di polizia stradale, in situazioni come quella da ultimo citata, tenuto conto che si ha a che fare con chi vuole pure fare il furbo, bisognerebbe immediatamente rivolgersi presso uno studio legale affinchè si intraprenda la più opportuna linea difensiva.

      Sono corrette le considerazioni di snoky.

      In particolare, l'art. 247 c.p.c. (codice procedura civile) poneva il divieto di testimonianza di parenti ed affini a meno che la causa non vertesse su questioni di stato, di separazione personale o a rapporti di famiglia. Ma, la Corte Costituzionale, nel lontano 1974 ne dichiarò l'illegittimità costituzionale per contasto con l'art. 24 della Costituzione.

      Pertanto, venuto meno il divieto di testimoniare per i parenti delle parti in causa (a seguito della detta declaratoria di incostituzionalità), deve escludersi qualsiasi valutazione negativa "a priori" di testimoni legati da vincoli familiari ad una delle parti, potendo giungersi ad un giudizio di non credibilità soltanto quando emerga la prova di un interesse concreto ed attuale, idoneo ad attribuire al teste la legittimazione a chiedere il riconoscimento di un proprio diritto in quello stesso processo.

      Certo...... i testimoni "estranei" (anche definiti "indifferenti") sono preferibili!

      Commenta

      Sto operando...
      X